Bonus Casa: l’agevolazione fiscale per l’edilizia

  • 25 Febbraio 2021

Bonus Casa: l’agevolazione fiscale per l’edilizia

  • 25 Febbraio 2021

Cos’è il Bonus casa?

Il Bonus casa è un’agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall’Irpef , imposta sul reddito delle persone fisiche finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente

Bonus casa: quando vengono riconosciute le detrazioni?

Le detrazioni previste dal Bonus casa sono riconosciute se le spese sono state sostenute per interventi:

  • di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • di manutenzione straordinaria;
  • di restauro e risanamento conservativo;
  • di ristrutturazione edilizia;
  • di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992);
  • utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • effettuati per l’adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Quali spese sono ammesse per le agevolazioni da Bonus casa?

Le spese ammesse in detrazione Bonus casa comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie e i costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.

Servimpresa Bonus Casa

Quali soggetti possono beneficiare del Bonus Casa?

Possono usufruire della detrazione Bonus Casa tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione coloro che hanno sostenuto le spese in qualità di:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per immobili non rientranti fra beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 Tuir, che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per imprenditori individuali;
  • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2016.

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