Superbonus 110%: quando e come richiederlo

  • 12 Febbraio 2021

Superbonus 110%: quando e come richiederlo

  • 12 Febbraio 2021

Cos’è il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che prevede detrazioni dall’imposta lorda.

Questo bonus viene concesso quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici. 

In particolare, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi effettuati su:

  • parti comuni di edifici;
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • singole unità immobiliari.

Quando si parla di riqualificazione energetica?

Applicare la Riqualificazione Energetica alla propria casa significa quindi intervenire su:

  • componente edilizia: interventi finalizzati al contenimento delle dispersioni, consistenti nell’isolamento termico delle pareti perimetrali, dei tetti e dei solai su pilotis;
  • componente impiantistica: interventi che hanno lo scopo di migliorare l’efficienza dei sistemi di produzione termica per soddisfare i nuovi fabbisogni energetici dell’edificio a seguito dell’isolamento termico.

Si tratta dell’installazione di caldaie ad alto rendimento, pompe di calore, e sistemi di termoregolazione.

Chi può usufruire dei benefici introdotti dal decreto rilancio?

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  • istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente.

Quali soggetti possono beneficiare delle agevolazioni?

  • il proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • il detentore di un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
  • i familiari del possessore o del detentore (ovvero coniuge, componente dell’unione civile ex lege n. 76/2016, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto;
  • il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento.
Servimpresa Superbonus 110

Quali interventi beneficiano del Superbonus 110%?

Beneficiano dell’agevolazione Superbonus 110% gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di un edificio esistente.

È inoltre indispensabile che l’edificio oggetto dei lavori risulti pienamente legittimo.

Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare si riferisce alla corrispondenza dello stato di fatto dell’edificio con il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Il meccanismo incentivante del Superbonus prevede l’agevolazione del 110% per interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”.

Esiste una vera e propria gerarchia da rispettare che consente di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi “trainati” solo se associati ad almeno uno dei “trainanti”.

Interventi trainanti:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismiciSismabonus.
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Interventi trainati:

  • interventi di riqualificazione energetica, ad esempio sostituzione infissi, installazione di schermature solari, etc;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo;
  • installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
  • lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Al fine di beneficiare del SuperBonus la combinazione di questi interventi deve permettere il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta (da A3 a A4).

Spese massime consentite per gli interventi che beneficiano del 110%.

Isolamento termico delle superfici opache\coibentazione del tetto:

• 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Parti comuni condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che possono includere anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito:

• 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
• 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

Edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale:

• 30.000 € che possono includere le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito

Installazione di impianti fotovoltaici:

• 48.000 € comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto (tale limite è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale se l’installazione avviene nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione, o ristrutturazione urbanistica).

Installazione di sistemi di accumulo:

• 48.000 € nel limite di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo;

Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici:

• 2.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
• 1.500 € per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
• 1.200 € per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine, l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

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Superbonus ed edifici con più di otto unità immobiliari.

Nel caso di edifici composti da più di otto unità immobiliari, il calcolo della detrazione al 110% deve tenere conto dei diversi limiti di spesa massima.

Ad esempio, nel caso di intervento di isolamento termico delle superfici opache, qualora l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro.

Come funziona la detrazione?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto:

  • in 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021;
  • in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022.

L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. 

La quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.

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Cosa sono la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura?

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale maturata a seguito della realizzazione di interventi inseriti all’interno del perimetro DL Rilancio il beneficiario può optare per:

  • cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;
  • sconto in fattura: è uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato.

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